Normativa sull’accessibilità delle strutture ricettive

La legge sull’accessibilità è regolata dal Decreto Ministeriale 236/1989, Legge 104/ 1992 – art. 24 “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche”.

“Le strutture ricettive, in quanto edifici privati aperti al pubblico, rientrano a pieno titolo nel loro campo di applicazione. Nello specifico per queste tipologie di spazi vige il requisito della visitabilità. Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta” – Art.2 DM236/89.

Art. 5
Strutture ricettive
“Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l’uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.
Qualora le stanze non dispongano dei sevizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.
Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.
In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.
La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell’immobile e comunque nelle vicinanze di un “luogo sicuro statico” o di una via di esodo accessibile.”

Percorsi orizzontali e accessi

  • Porte:
    85 cm luce netta minima, la maniglia ad un’altezza di 90 cm
  • Corridoi e passaggi: 150 cm larghezza minima.
    Devono essere assenti variazioni di livello, che possono essere superate mediante rampe.

Servizi igienici

  • Dimensioni:
    Minime dimensioni 180 cm X 180 cm

“Devono essere garantite le manovre di una sedia a rotelle necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a rotelle alla tazza WC e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice. Deve essere garantito lo spazio necessario per l’accostamento frontale al lavabo che deve essere del tipo a mensola. Devono essere dotati di opportuni corrimano e di un campanello d’emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca. Dare preferenza a rubinetti con manovra a leva.”

Spazi esterni

“Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature deiparcheggi e dei servizi posti all’esterno, ove previsti. I percorsi devono presentare un andamento il più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti fra loro, anche l’inversione di marcia da parte di una persona su sedia a
ruote.”

 

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