Le toilette sono obbligatorie in tutti gli esercizi che prevedono un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, quindi bar, ristoranti, pizzerie e tutte le attività che prevedono una sosta.
Non è obbligatorio, invece, per quei locali come pizzerie d’asporto o gelaterie dove c’è un consumo immediato o l’asporto del prodotto. In questi casi, però, non deve essere previsto un servizio ai tavoli.
Nei casi obbligatori, i bagni devono essere sempre due e distinti per sesso, più il bagno per i disabili che può essere integrato già a un bagno esistente (solitamente quello delle donne).
Parametri servizi igienici:
Per gli esercizi con ulteriore capacità, dovrà essere aggiunto 1 servizio igienico ogni 50 ulteriori posti.
Vediamo nel dettaglio, invece, cosa deve avere il bagno per diversamente abili (D.L. 236/89 del 14 giugno 1989):
E’ da sottolineare che, nei centri storici, sono concesse deroghe alla normativa sui bagni nei locali pubblici che variano in base al Comune; non solo, la normativa generale sui bagni pubblici può cambiare in base al regolamento del comune ed è quindi sempre consigliabile contattare l’ASL della propria città per avere informazioni più dettagliate.
Valentina
8 Settembre 2020 alle 22:46Buongiorno, se nel caso dei locali dove non c’è un consumo immediato si volesse comunque rendere disponibile ai clienti un bagno, si devono seguire le regole di cui sopra, o non essendo obbligati o fornire un bagno si può fare anche un bagno unico e stretto?
Inoltre chiedo se ci sono normative sulla costruzione di bagni in un cortile condominiale.
Grazie mille